PILLOLE FISCALI

Pillola fiscale n. 1 del 24 gennaio 2018

Francesco Paolo CIRILLO
Professore a contratto Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Mediatore Abilitato

Pillola fiscale n. 1 del 24-1-2018

Nel contempo che i Comuni d’Italia, man mano predispongano i regolamenti attuativi per la riduzione/esenzione della “Tari”, che ricordiamo è la tassa sui rifiuti che comprende ed assimila la Tares/Tarsu/Tia, è stato accolto finalmente dopo lunghe battaglie, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, il ricorso di un “Medico Odontoiatra”, riconoscendo lo sgravio del 100% per lo studio medico dove vengono prodotti i rifiuti speciali. Alla base però, ci deve essere un contratto stipulato con una società specializzata nello smaltimento degli stessi, in quanto questi rifiuti prodotti nell’ambito di uno studio professionale medico, non possono essere attribuiti, quale rifiuti urbani, al servizio di raccolta comunale, ma soltanto attraverso una ditta specializzata per lo smaltimento degli stessi, chiaramente raccolti in appositi imballaggi a perdere, dove sia inserita una scritta che ben specifica che sono rifiuti sanitari “pericolosi, a rischio infettivo, taglienti, pungenti”.

La Sentenza, depositata nella Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, è la n.29310/47/16, che dovrà in primis essere recepita dal Comune di Roma, sgravando la richiesta del Professionista Medico che ha inoltrato il ricorso e successivamente si auspica dai vari Comuni d’Italia; gli stessi Comuni , attraverso l’ufficio tributi stanno elaborando il calcolo della tariffa per l’anno 2018, che sarà inviato agli studi dei Professionisti, per la richiesta di pagamento o in un’unica soluzione o come sempre in 4 rate, dilazionando il pagamento con scadenza nei mesi di Luglio/Settembre/Novembre e il saldo a Gennaio, chiaramente la rata che scadrà a giorni è quella relativa all’anno 2017.

Il Professionista Medico che riceverà l’imposta da pagare per l’anno 2018, dovrà verificare l’applicazione di tale Sentenza; ma si ricorda che alla base ci dovrà essere sempre un contratto stipulato con una società per lo smaltimento speciale e tale fattura rappresenterà ai sensi degli artt. 53 e 54 del Tuir vigente, un onere deducibile dalla propria contabilità.

Si riscontra che il pagamento dell’imposta Tari è sempre ed unicamente a carico del Professionista Medico, che svolge l’attività professionale nell’ambulatorio e non a carico del proprietario dell’immobile..

Mostra di più

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Controlla anche
Close
Back to top button