PILLOLE FISCALI

Pillola Fiscale n. 2 del 5 marzo 2018

Francesco Paolo CIRILLO
Professore a contratto Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Mediatore Abilitato

Pillola fiscale n. 2 del 5-3-2018

Come ogni anno la Legge di Stabilità (Legge n.205-27/12/2017-G.U.n.302-29/12/2017) è
formata da un solo articolo con ben 181 commi ed è entrata in vigore dal 1 gennaio 2018.
La Legge di Bilancio/Stabilità annovera varie novità in campo fiscale:
Imposte dirette
Nuovo calendario dichiarazioni

Variazioni detrazioni-edili/risparmio energetico
Recupero patrimonio edilizio
Riqualificazione energetica
Bonus mobili/elettrodomestici
Bonus verde

Tassazione utili-partecipazioni in società di capitali
Partecipazioni quotate da persone fisiche

Fitto immobili
Canone concordato/ridotta cedolare secca

Detrazioni
Alloggi di figli studenti universitari
Figli a carico minori di 24 anni
Abbonamento pubblico trasporto
Aumento reddituale bonus 80 euro

Fatturazione elettronica
A datare dal 1° gennaio 2019 tra privati

Scheda carburante
Variazione a datare dal 1° luglio 2018

Pagamento tracciabile dipendenti studio professionale

Imposta IVA
Aumento aliquote dal 1° gennaio 2019
Dichiarazione IVA 2018

IMPOSTE DIRETTE

Per quanto afferisce alle novità delle scadenze delle imposte (comma 931 -934) entro il 31
ottobre 2018 si dovrà inviare telematicamente alla Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi.

Questo vale anche per il medico libero professionista che deve ancora inviare la dichiarazione IRAP.

Inoltre, qualora durante l’anno 2017 sia stato coadiuvato/sostituito da un collega percependo una parcella per la collaborazione resa, dovrà inviare sempre telematicamente il modello 770 entro la stessa data succitata, previo rilascio allo stesso di una certificazione unica per le parcelle ricevute.
E’ ovvio ricordare che questa nuova scadenza ha previsto un tempo maggiore solo per l’invio
telematico della dichiarazione, mentre rimangono consolidate le date afferenti le scadenze dei
pagamenti dei debiti tributari scaturenti dalle stesse dichiarazioni (come sempre il saldo 2017 e il
primo acconto 2018 possono essere frazionati attraverso l’invio di quattro modelli F24 con un
minimo di interessi di dilazione, mentre la seconda rata di acconto 2018 sarà pagata in un’unica
soluzione il 30 novembre 2018).
Coloro che possono dichiarare i propri redditi attraverso il modello 730 -730 precompilato la
nuova data è stata posticipata al 23 luglio 2018.

Anche per lo spesometro 2018 è stata introdotta la possibilità di inviare i dati semestralmente;
sarà cura dell’Agenzia delle Entrate comunicare con un provvedimento ad hoc le due nuove
scadenze.
Sempre a datare dall’anno in corso si potranno inviare, con un documento di riepilogo, tutte le
fatture emesse/ricevute per un importo totale non superiore singolarmente a euro 300,00 come
previsto dall’artico 6 DPR 695/1996-DL 70 2011 e circolare dell’Agenzia dell’Entrate 1/E 2017.
Per l’invio del secondo semestre 2017 è stato previsto uno slittamento al 6 aprile 2018, giusto
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e lo si apprende in fase di stampa del
Bollettino.

VARIAZIONI DETRAZIONI-EDILI/RISPARMIO ENERGETICO

RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO (art.1-comma3)
Proroga a tutto il 31 dicembre 2018 delle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio con
un importo di spesa max di 96.000,00 euro, con detrazione al 50% per dieci anni sull’immobile
ristrutturato.

BONUS RISPARMIO ENERGETICO (art.1-comma 3)
Proroga a tutto il 31 dicembre 2018 della detrazione al 65% in caso di sostituzione impianti
invernali/microcongelatori per un valore max di spesa fino a 100.000,00 euro (l’agenzia ENEA
effettuerà controlli random)

BONUS MOBILI/ELETTRODOMESTICI (art.1-comma 3)
Proroga al 31 dicembre 2018 della detrazione al 50% per acquisto mobili-elettrodomestici con
classe non inferiore ad A++ sempre che vi siano stati interventi di ristrutturazione già iniziati dal 01
gennaio 2017 con spesa max 10.000,00 euro (librerie, scrivanie, elettrodomestici, frigo, congelatori,
forni a microonde, condizionatori).

BONUS VERDE (art.1-comma 12/15)
A datare dal 1° gennaio 2018 è stata prevista una novità per interventi per il verde solo per
immobili già esistenti; la detrazione prevista è del 36% delle spese documentate sino ad euro
5.000,00. La detrazione max è di euro 1.800,00 pari al 36%di 5.000,00; l’intervento può riguardare la sistemazione di: giardini pensili in terrazze, recinsioni condominiali, impianti di irrigazione,
qualificazione di prati con forniture di piante e/o arbusti.
Questo bonus è previsto solo per l’anno 2018; come sempre anche per questa detrazione la
ripartizione viene fatta in dieci anni con quote di pari importo; i pagamenti dovranno essere
effettuati tramite idonei strumenti finanziari tracciabili.

TASSAZIONE UTILI-PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ DI CAPITALI
La tassazione (art. 1 comma 9999-1006) per la partecipazione in società di capitali (S.r.l. – S.p.A.)
da parte di persone fisiche sia che abbiano una partecipazione qualificata che non qualificata
prevede una ritenuta secca a titolo di imposta pari solo al 26%, per i redditi percepiti dal 1 gennaio
2018.

FITTO IMMOBILI
Le cedolare secca (art. 1 comma 16), con una aliquota ridotta al 10% solo per i contratti di locazione di immobili a canone concordato è stata prorogata per altri due anni: 2018 e 2019.

DETRAZIONI
ALLOGGI DI FIGLI STUDENTI UNIVERSITARI
Gli alloggi di figli studenti universitari (art.1 comma 23 e 24 ) fuori sede, anche per questo anno possono essere detratti: lo studente deve alloggiare in un comune diverso da quello di residenza e
distante per lo meno 100 km, come testimoniato da contratto di locazione registrato. A datare da
questo anno per gli studenti che risiedono in comuni disagiati o montani questa distanza può
essere pari a 50 km.
FIGLI A CARICO MINORI DI 24 ANNI
A datare dal 1gennaio 2019 (art.1 comma 252-253) per i figli di età non superiore a 24 anni il
limite del reddito complessivo dagli attuali 2,840,51 euro passa a euro 4.000,00.
ABBONAMENTO PUBBLICO/TRASPORTI
La detrazione, pari al 19%, è prevista per un importo max di euro 250,00 (art.1 comma 309)
relativo all’acquisto di un abbonamento di trasporto pubblico locale/regionale/interregionale.
Chiaramente non sono validi i biglietti di viaggio di durata oraria, ma solo gli abbonamenti
nominativi; l’attuale normativa non prevede che ci sia l’emissione della fattura se non a richiesta
diretta da parte del viaggiatore, poiché lo stesso biglietto funge da scontrino fiscale.
Qualora l’abbonamento non sia nominativo conviene allegare una autocertificazione.

FATTURAZIONE ELETTRONICA
A datare dal 1° gennaio 2019 vi sarà l’obbligo anche della fatturazione elettronica tra privati e quindi eliminazione dello spesometro (art.1 comma 909-915-917 e 928) e delle relative fatture/parcelle cartacee.

SCHEDA CARBURANTE
A datare dal 1° luglio sarà prevista per i titolari di partita IVA la scheda carburante con pagamento tracciabile e attraverso fatturazione elettronica da parte del gestore dell’impianto di carburante.

PAGAMENTO AI DIPENDENTI IN CONTANTI
Sempre a datare dal 1° luglio 2018 vi sarà il divieto di pagamento dello stipendio in contanti a coloro con i quali si hanno rapporti di lavoro subordinato (segretario/a, infermiere).
A partire da questa data il datore di lavoro dovrà corrispondere la retribuzione netta sul conto identificato dal codice IBAN del lavoratore dipendente, pagando con strumento elettronico (art. 1 comma 9\10).

IMPOSTA IVA
Vi sarà aumento delle aliquote IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Questo anno la dichiarazione IVA redditi 2017 dovrà essere presentata, sempre telematicamente, dal 28 febbraio al 30 aprile 2018, mentre l’imposta scaturente dalla dichiarazione, dovrà essere pagata attraverso il modello F24 entro il 16 marzo 2018. Con una maggiorazione dello 0,4% potrà essere pagata dal 16 aprile 2018.
Anche qui la dichiarazione dovrà essere trasmessa telematicamente dal professionista intermediario; la dichiarazione IVA 2018 dovrà essere conservata in originale fino al 31 dicembre 2022. Le liquidazioni IVA, mensili o trimestrali, dovranno essere trasmesse a scadenza all’agenzia delle entrate in modo che, qualora non vi fosse il pagamento dell’imposta, la stessa agenzia invierà una lettera di “compliance” con una sanzione più che mai ridotta.

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