Pillola fiscale n. 4 del 2 maggio 2018

Francesco Paolo CIRILLO Professore a contratto Università degli Studi di Napoli “Parthenope” Dottore Commercialista Revisore Legale Mediatore Abilitato
Pillola fiscale n. 4 del 2-5-2018
Quest’anno fiscale il Dichiarativo – Modello Redditi 2018 racchiude varie novità.
In primis abbiamo che il modello dovrà essere inviato in maniera telematica attraverso un Professionista abilitato oppure direttamente dal Dichiarante.
Le date per l’invio telematico ci sono già note con largo anticipo e con scadenze più lunghe, cioè al 31/10/2018 mentre il pagamento delle imposte scaturenti (saldo 2017 e 1° acconto 2018) sono al 02/07/2018 oppure con una lieve maggiorazione dello 0,4% al 20/08/2018; come sempre tale debito tributario può essere rateizzato mensilmente sino al 16/11/2018.
La Dichiarazione si compone di vari quadri:
quadro RA: Redditi dei Terreni
quadro RB: Redditi dei Fabbricati
quadro RC: Redditi da lavoro dipendente/assimilati
quadro RP: Oneri detraibili/deducibili
quadro RE: Redditi da lavoro autonomo/arti/professioni
quadro RH: Redditi da partecipazione in società di persone (s.n.c./s.a.s.)
quadro RL: Altri redditi
quadro LM: Regime Forfettario/Contribuente Minimo
quadro LC: Cedolare Secca Locazioni
quadro RN: Detenzione Imposta IRPEF
Quadro RU: Addizionale Regionale – Addizionale Comunale
Quadro CR: Crediti d’imposta
Scheda destinazione 8 – 5 – 2 per mille
Volendo focalizzare i quadri che sono sempre più ostici, analizzeremo il quadro RE – LM – RP.
Il quadro RE racchiude i redditi afferenti l’attività libero professionale ai sensi degli articoli 53-54 del T.U.I.R. vigente.
Nel nostro caso sono interessati i Professionisti Medici che espletano attività di Lavoro Autonomo, ad esempio di Medicina Generale, Pediatria di Famiglia, Specialista Ambulatoriale a Tempo Determinato.
Il reddito imponibile è formato dalla differenza algebrica tra i compensi percepiti dal 01/01 al 31/12/2017 e gli oneri/spese sostenute.
Per i Professionisti Medici in Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, si ricorda che l’imponibile è formato dai compensi erogati dal S.S.N. attraverso l’ASL di competenza territoriale e la famosa notula di liquidazione emessa dall’Ente deve essere sempre datata e numerata (vedasi il Decreto Ministeriale del 31/10/1974 articolo 2 ripreso ultimamente dalla Risoluzione n. 98/E del 25/11/2015 Agenzia delle Entrate), ed intersecata con le parcelle emesse per visite mediche espletate ed altresì quelle per visite medico-legali (alle quali si applica l’IVA del 22% diventando così soggetti alla Liquidazione IVA trimestrale, alla Comunicazione Dati IVA e relativa Dichiarazione IVA, quest’ultima già inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 28/02/2018) e le indennità di maternità se vengono percepite quale Libero Professionista iscritto alla Cassa di Previdenza ENPAM.
Tra le spese/oneri deducibili per l’Attività Libero Professionale annoveriamo:
Acquisti di beni, IVA compresa, inferiori ad € 516,46;
Spese di manutenzione ordinaria relative ai beni strumentali con contratto (computer, ecografo, elettrocardiografo);
Quote di ammortamento di beni strumentali in base ai coefficienti di categoria rilasciati dal Ministero;
Quota di ammortamento autovettura ai sensi dell’art. 164 del T.U.I.R. per un importo massimo a piè di fattura del concessionario pari ad € 18.075,99 in 4 anni limitata ad un solo veicolo. Nel caso di auto con contratto di noleggio a lungo termine, si potrà dedurre solo la cifra pari ad € 3.615,00 per la sola locazione, però le società di noleggio differenziano il canone di noleggio puro da quello afferente gli altri costi (assicurazione, manutenzione ordinaria …….);
Spese telefoniche per una quota deducibile pari all’80% riferita alla telefonia fissa e pari al 40% per la telefonia mobile;
Canone di locazione di Studio Professionale, deducibile al 100% con regolare contratto di locazione ad uso diverso dall’abitativo (categoria catastale A/10), registrato all’Agenzia delle Entrate;
Spese sostenute per il Lavoratore Dipendente (Segretaria) deducibili al 100% oltre ai contributi previdenziali; ormai è acclarato che questa spesa non influisce per il Professionista Convenzionato con il S.S.N. per quanto attiene all’imposta IRAP, sia per quanto attiene al dipendente a tempo pieno che a tempo indeterminato;
Compensi corrisposti a Colleghi per Attività Professionale sono al 100% deducibili;
Spese di partecipazione a Convegni/Congressi/Corsi di Aggiornamento, sono deducibili ad un massimo di € 10.000,00 mentre invece le spese per Alberghi/Alimenti e Bevande lo sono al 75% sempre relativi a partecipazione a Corsi/Master/Aggiornamenti.
Ovviamente il netto imponibile sarà riportato nel quadro di riepilogo della Dichiarazione – quadro RN, nel quale confluiranno le ritenute d’acconto percepite al 20%.
Inoltre un’altra novità gli Studi di Settore saranno ancora applicati per l’anno 2018 mentre invece dal 2019 vi sarà il debutto degli “Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale – ISA).
Il quadro LM trova applicazione per il nuovo “Regime Forfettario” che nel caso di attività sanitaria il fatturato annuo dovrà essere pari ad un massimo di € 30.000,00 rapportato al momento della richiesta e quindi dell’attribuzione della Partita IVA (€ 2.500,00 al mese).
Non vi è applicazione della ritenuta d’acconto del 20% e le spese afferente l’attività libero professionale sono rappresentate da un coefficiente di deduzione pari ad 22%; quindi il reddito imponibile sarà pari al 78%, sui quali graverà soltanto ed unicamente una sola imposta pari al 15%, ridotta al 5% per i primi anni (non vi è imposta IRPEF, Addizionale Regionale, Addizionale Comunale, IRAP e Spesometro).
Inoltre in questo regime si è esonerati dalla registrazione delle parcelle emesse e tenuta delle scritture contabili ma si dovrà sempre ricevere il modello CU – Certificazione Unica – per i redditi prodotti nell’anno 2017 dal proprio committente.
Nel quadro RP trovano applicazione gli oneri detraibili e deducibili.
Sono oneri detraibili quelle spese che detraggono un importo pari al 19% sull’imposta da pagare con alcune limitazioni, per citarne alcune, ad esempio:
Spese sanitarie per gli importi oltre la franchigia pari ad € 129,11, vedasi scontrino spesa farmaceutica, occhiali da vista con marcatura CE, parcelle visite sanitarie private, in struttura pubblica, Ticket;
Spese funebri, importo variato ad € 1.550,00;
Spese di istruzione, novità max € 717,00 a studente per primo ciclo di istruzione di infanzia, scuola secondaria;
Spese sostenute per canoni di locazione per studenti universitari fuori sede con almeno 100 km di distanza dalla sede Universitaria alla residenza, vi è una novità che la distanza è ridotta a soli 50 km per coloro che risiedono in Comuni montani/disagiati;
Spese per recupero patrimonio edilizio/risparmio energetico/bonus mobili, prorogato anche per l’anno 2017 sempre con ripartizione delle spese in 10 anni, mentre la novità consiste nella sistemazione del verde con una spesa massima di € 5.000,00 con
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detrazione al 36% quindi fino ad € 1.800,00 però ripartito in 10 anni con pagamento più che mai tracciabile.
Tra gli oneri deducibili, che sono spese dedotte direttamente al 100% sull’imponibile finale, annoveriamo, tra le più importanti:
Contributi previdenziali obbligatori (ENPAM quota “A” e quota “B” per attività libero professionale) e volontari per riscatti anni di laurea – specializzazione, riallineamento e in questi casi non vi è alcun limite all’importo da dedurre;
Contributi versati per piani assicurativi previdenziali (FIP), in questo caso vi è un limite di deduzione pari ad € 5.164,57;
Bonifico/assegno mensile corrisposto all’ex coniuge a seguito di sentenza emessa dal Tribunale;
Contributi versati per addetti ai servizi domestici all’Ente INPS con un importo massimo pari ad € 1.549,37.