Pillola fiscale del 1° giugno 2018

Francesco Paolo CIRILLO Professore a contratto Università degli Studi di Napoli “Parthenope” Dottore Commercialista Revisore Legale Mediatore Abilitato
La Legge Finanziaria 2018 – Legge 205/2017, all’articolo 1 comma 909 – recita che a datare dal
01/07/2018 sarà obbligatoria la trasmissione telematica per l’acquisto di Carburante – Benzina – Gasolio – Gpl – Metano – dalle Pompe/Distributori.
L’ormai ben nota scheda carburante andrà in soffitta, essa sino ad oggi serviva per la percentuale di Iva da dedurre per il costo d’acquisto del carburante, ovviamente per i Titolari di Partita Iva.
Anche l’articolo 164 comma 1/Bis del T.U.I.R. Vigente, recita che le spese di carburante sono deducibili se vengono pagate al Gestore dell’impianto, con carta di credito – carta prepagata e risultano essere deducibili al 20%.
Rientrano in questa tipologia anche i Buoni di Benzina.
L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 04/04/2018 n.73203/18, riscontra i mezzi di pagamento tracciabili sia per la detrazione dell’imposta indiretta (Iva) che per la deducibilità dell’Imposta Diretta (Irpef) idonei a provare i pagamenti, attraverso gli assegni bancari/postali/circolari/bollettini di c/c postale/carte di credito.
Inoltre l’Agenzia delle Entrate ha emanato una successiva chiarificazione in merito alla fattura elettronica e relativa spesa di carburante con la circolare n.8/E, specificando che non dovranno essere riportati i dati della targa ed il modello del veicolo per l’ acquisto di carburante.
La novità di questo nuovo metodo di pagamento ovviamente è rappresentata dalla tracciabilità della spesa.
Sono esclusi da questo nuovo metodo di pagamento e di fattura elettronica, i Professionisti che beneficiano del Regime fiscale di Vantaggio e Forfettario.
Ma ecco che vi è uno spiraglio:
la scheda carburante si potrà adoperare solo fino al 31/12/2018.
Ci sarà un doppio metodo per l’acquisto di carburante tracciabile: adoperare ancora la scheda carburante sino al 31/12/2018 oppure iniziare già dal 01/07/2018 con la fatturazione elettronica, poiché con un recentissimo provvedimento del 28/05/2018 n.106701/18, la fattura elettronica trova la sua materiale applicazione solo ed unicamente nei rifornimenti ad alta automazione dove ogni giorno vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate i dati corrispondenti agli incassi fatti con i mezzi tracciabili.