PILLOLE FISCALI

Pillola Fiscale del 16 luglio 2018

Francesco Paolo CIRILLO
Professore a contratto Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Mediatore Abilitato

Pillola fiscale n. 6 del 16-07-2018

Si riscontrano alcune ultime novità fiscali prima della pausa estiva e cioè: Rifornimento Carburante

La Legge Finanziaria 2018 – Legge 205/2017, all’articolo 1 comma 909 – recita che a datare dal 01/07/2018 è resa obbligatoria la trasmissione telematica per l’acquisto di Carburante – Benzina – Gasolio – Gpl – Metano – dalle Pompe/Distributori.L’ormai ben nota scheda carburante andrà in soffitta, essa sino ad oggi serviva per la percentuale di Iva da dedurre per il costo d’acquisto del carburante, ovviamente per i Titolari di Partita Iva.

Anche l’articolo 164 comma 1/Bis del T.U.I.R. Vigente, recita che le spese di carburante sono deducibili se vengono pagate al Gestore dell’impianto, con carta di credito – carta prepagata e risultano essere deducibili al 20%.Rientrano in questa tipologia anche i Buoni di Benzina.

L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 04/04/2018 n.73203/18, riscontra i mezzi di pagamento tracciabili sia per la detrazione dell’imposta indiretta (Iva) che per la deducibilità dell’Imposta Diretta (Irpef) idonei a provare i pagamenti, attraverso gli assegni bancari/postali/ circolari/bollettini di c/c postale/carte di credito. Inoltre l’Agenzia delle Entrate ha emanato una successiva chiarificazione in merito alla fattura elettronica e relativa spesa di carburante con la circolare n.8/E, specificando che non dovranno essere riportati i dati della targa ed il modello del veicolo per l’acquisto di carburante.

La novità di questo nuovo metodo di pagamento ovviamente è rappresentata dalla tracciabilità della spesa. Sono esclusi da questo nuovo metodo di pagamento e di fattura elettronica, i Professionisti che beneficiano del Regime fiscale di Vantaggio e Forfettario. Ma ecco che vi è uno spiraglio:la scheda Carburante si potrà adoperare solo fino al 31/12/2018.Ci sarà un doppio metodo per l’acquisto di carburante tracciabile: adoperare ancora la scheda carburante sino al 31/12/2018 oppure iniziare già dal 01/07/2018 con la fatturazione elettronica,poiché con un recentissimo provvedimento del 28/05/2018 n.106701/18, la fattura elettronica trovala sua materiale applicazione solo ed unicamente nei rifornimenti ad alta automazione — dove ogni giorno vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate i dati corrispondenti agli incassi fatti con i mezzi tracciabili. Mentre invece con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo del 28/06/2018 n.79 è giunta la sospirata proroga per la fattura elettronica che slitta al 01/01/2019 per poter dare un maggior tempo ai gestori degli impianti per adeguarsi a questa nuova normativa in materia.Locazioni Brevi.L’articolo 4 del decreto legislativo 50/2017 convertito nella Legge 96 del 21/06/2017, ha introdotto un nuovo regime fiscali per le così dette Locazioni Brevi, con durata non superiore a giorni trenta.

L’unità immobiliare viene data in locazione breve solo ed unicamente a persone fisiche non in ambito di attività professionali. Per la tassazione fiscale trova applicazione la normativa della cedolare secca per le locazioni stipulate a partire dal 01/06/2017; in questo caso la base imponibile è data dall’intero importo della locazione e non vi è abbattimento forfettario del 5%. Ovviamente l’importo dovrà essere inserito nella dichiarazione dei Redditi, specificando la durata,che in questo caso non dovrà mai superare i trenta giorni. Se nell’ambito della stipula del contratto di locazione a breve, interviene un Intermediario, sarà suo esclusivo adempimento, comunicare all’Agenzia delle Entrate, questa locazione a breve. La normativa in materia ha previsto che l’Intermediario, dovrà comunicare i dati di questi contratti stipulati dal 01 Giugno a tutto il 31 Dicembre 2017, entro e non oltre il 30 Giugno 2018; ma proprio in questi giorni l’Agenzia delle Entrate, ha emanato un provvedimento di proroga, per questa scadenza, al 20 Agosto 2018.

Obbligo pagamento Retribuzioni con mezzo tracciabile.

Sempre la Legge di Bilancio 2018, all’articolo 1 ai commi 910/14, fa presente che il pagamento delle Retribuzioni al Personale Dipendente a partire dal 01 Luglio 2018, dovrà essere corrisposto, per quanto afferisce alla retribuzione netta, ai propri Lavoratori, attraverso ed unicamente, un mezzo tracciabile, cioè bonifico sul conto corrente con Iban ricevuto direttamente dallo stesso lavoratore. Non sarà più possibile corrispondere la retribuzione, neanche in acconto, con denaro contante.

A datare sempre dal 01 Luglio, la firma apposta sulla busta paga rilasciata al lavoratore, non costituirà prova dell’avvenuto pagamento della stessa retribuzione. Qualora si dovesse violare tale obbligo di Legge, vi sarà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, che consisterà nel pagamento di una somma che oscilla tra gli importi da € 1.000,00 a €5.000,00.

Decreto Dignità

E’ stato pubblicato il D.L. 87/18 il così detto “Decreto Dignità”, pubblicato sulla G.U. 161/18, che contiene misure nell’ambito del lavoro ma principalmente alcune significative variazioni in ambito fiscale e cioè:

Redditometro

l’articolo 10 ha modificato il Redditometro, che non avrà più effetto a partire dagli eventuali controlli fiscali ancora da eseguire per l’anno 2016 ed i successivi, è abrogato e quindi la fase dell’accertamento sintetico è limitata a tutto l’anno 2015; non si applica agli atti già notificati.

Spesometro

L’invio dei dati dello Spesometro per il III trimestre 2018, dovranno essere inviati, con una nuova scadenza e cioè al 28/02/2019, unitamente a quelli relativi al IV trimestre 2018; per l’anno in corso avremo due sole scadenze unificate e cioè: I semestre entro il 30/09/2018, II semestre entro il 28/02/2019; ai sensi dell’articolo 11.

Split Payment

Ma la Normativa che più riguarda i Professionisti è il meccanismo dello Split Payment, che a datare dal 14/07/2018, non è più applicabile per le Prestazioni rese nei confronti di Pubbliche Amministrazioni (Asl, Regioni, Comuni, Stato, Enti ad esso equiparati) a soggetti ove vi sia evidenziata ritenuta d’acconto d’imposta, in questo caso a partire dalla parcella emessa dal 14/07/2018, il Professionista nell’ambito della fattura elettronica, non dovrà più inserire la lettera “S”, (fattura soggetta a split payment), ma dovrà indicare l’imponibile, l’iva al 22% e dedurre la ritenuta d’acconto al 20%; come era una volta, la parcella parteciperà alla liquidazione mensile o trimestrale dell’IVA e il Professionista verserà la relativa IVA, qualora la liquidazione ne presenti un debito erariale; in altre parole ritorniamo alla fase antecedente, ai sensi dell’articolo 12.

Mostra di più

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Controlla anche
Close
Back to top button