PILLOLE FISCALI

Pillola fiscale n. 1 del 28-1-2019

Francesco Paolo CIRILLO
Professore a contratto Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Mediatore Abilitato

Pillola fiscale n. 1 del 28-01-2019

 

La fatturazione elettronica

 

Dall’inizio dell’anno 2019 si attua a piano titolo la Fatturazione Elettronica, la quale ha origine da una Direttiva dell’Unione Europea del 2014, ma l’obbligo nasce dalla Legge di Bilancio 2018.

È una fattura in formato digitale (sinora la fattura era in formato cartaceo/analogico) per prestazioni di servizi e cessioni di beni, emesse da Professionisti titolari di Partita Iva verso altri Professionisti/Società residenti in Italia (B2B), oppure emesse verso un provato cittadino privo di Partita Iva (B2C).

Non vi è più l’obbligo di consegnare la fattura emessa in formato analogico (vecchia maniera/cartacea) a meno che non venga richiesta espressamente dal cliente; in questo caso bisognerà inserire in calce alla fattura la dizione “copia resa in forma analogica di quella già inviata allo SdI in formato elettronico”.

Il consentire all’Agenzia delle Entrate l’acquisizione in modo automatico dei dati fiscali sia per le fatture emesse che ricevute, ha introdotto anche dei vantaggi fiscali, quali ad esempio:- eliminazione dell’elenco clienti/fornitori (Spesometro);

– ipotesi, in fase successiva, della predisposizione di bozza della Dichiarazione Iva, Dichiarazione dei Redditi; – ipotesi di predisposizione modello F24 per il versamento delle imposte scaturenti dalle Dichiarazioni di cui sopra.

Oltre ai vantaggi esposti vi è una situazione premiale che afferisce alla riduzione dei termini a disposizione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Accertamenti, di due anni per gli accertamenti fiscali IVA/Redditi ma ovviamente solo per chi ha sempre inviato telematicamente le dichiarazioni unitamente all’invio telematico dal 01/01/2019 delle Fatture Elettroniche. Si dovrà inoltre garantire la massima tracciabilità dei pagamenti ricevuti/effettuati superiori ad € 500,00.

La Fattura Elettronica dovrà essere emessa in formato XML, forma di tracciato che dà la possibilità di fornire maggiori informazioni non solo contabili ma anche una integrazione completa del ciclo della Fattura Elettronica. Il file XML della Fattura Elettronica può essere creato tramite: – l’App “Fatturae” disponibile in maniera gratuita sul sito dell’Agenzia delle Entrate (oltre alla creazione l’App permette anche la trasmissione della Fattura Elettronica creata); – software gratuito da installare sul PC fisso o portatile, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che permette però solo la creazione della Fattura Elettronica; – procedura Web sul sito dell’Agenzia delle Entrate, tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”, previa iscrizione e autenticazione; – tramite qualsiasi altro software reperibile ed acquistabile in commercio che permetta, oltre alla creazione e invio, anche la conservazione elettronica per dieci anni; i costi di attivazione/gestione variano, solitamente, in base al numero di fatture emesse/ricevute nell’anno.

Il Professionista, dovrà avere oltre all’indirizzo PEC (offerto ai Medici in maniera gratuita dall’Ordine dei Medici), anche un Codice Univoco / QrCode, codice di sette cifre alfanumerico, che il Professionista dovrà comunicare ai fornitori per gli acquisti di beni e servizi afferenti la sua attività professionale. È consigliabile memorizzare il QrCode sul tablet/smartphone e successivamente inserirlo su carta intestata e/o biglietto da visita, così da comunicarlo in maniera più semplice.

Questo QrCode è scaricabile dal portale “Fatture e Corrispettivi” direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate o attraverso il proprio Cassetto Fiscale, dove tra l’altro si potrà “delegare un professionista/intermediario abilitato” ed autorizzarlo ad effettuare le varie operazioni afferenti tutta la procedura della Fatturazione Elettronica. Questo professionista/intermediario abilitato potrà essere anche lo stesso Professionista che invia telematicamente all’Agenzia delle Entrate, le varie Dichiarazioni da tramettere annualmente. L’Agenzia delle Entrate, una volta riscontrato l’esattezza di tutti i dati del Professionista delegante e delegato, inviare al contribuente, tramite PEC, una nota di notifica di avvenuta accettazione della delega e quindi di tutti gli adempimenti connessi alla predisposizione, invio e ricezione, conservazione delle fatture elettroniche.

Venuto in possesso del software di gestione che possa predisporre correttamente la fattura elettronica in formato XML e del Codice Univoco SdI/QrCode, il Professionista, una volta compilati tutti i dati richiesti, invierà la fattura elettronica al Sistema di Interscambio – SdI, che una volta acquisiti i dati ed eseguiti i controlli formali/sostanziali (della durata massima di 5 giorni), se superati, trasmetterà il file in formato XML all’indirizzo telematico inserito nella fattura elettronica. La stessa sarà conservata in maniera elettronica sia da chi l’ha emessa sia da chi l’ha ricevuta. Qualora la fattura elettronica inviata venga scartata dal SdI, quest’ultimo notificherà al professionista la motivazione dello scarto; il Professionista, apportate le dovute variazioni, dovrà inviare nuovamente la fattura elettronica al SdI. A tal proposito si riscontra che in questa prima fase di attuazione di questo nuovo sistema, fino al 30 giungo 2019 non vi sarà applicazione di sanzioni in caso di errori e la fattura elettronica si considera emessa quando viene trasmessa al SdI. A datare dal primo luglio 2019 invece la fattura elettronica dovrà essere datata ed inviata al SdI entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Analizziamo quale Professionista è esonerato dell’invio della Fattura Elettronica.

Il Medico che emette fatture che inoltra al Sistema Tessera Sanitaria, entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo, è esonerato dalla predisposizione della fattura elettronica, pertanto resta l’emissione in formato cartaceo/analogico. Questo esonero è stato chiesto dal Garante della Privacy il 20/12/2018 e recepito dall’Agenzia delle Entrate che nella stesura definitiva della Legge di Bilancio 2019 – Legge 145/2018 ha modificato l’articolo 1 comma 53 “non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture inviate al STS”. In questi giorni, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con nota, che anche nel caso in cui un paziente comunica al Professionista il “diniego” all’invio al STS, quest’ultimo non è tenuto ad emettere fattura elettronica. A tal proposito, si ricorda che ad oggi, sono tenuti ad inviare le fatture al Sistema Tessera Sanitaria:

– gli iscritti agli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, Psicologi, Infermieri, Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Veterinari, Ottici, Farmacie, Parafarmacie, Strutture Accreditate al Servizio Sanitario Nazionale per servizi sanitari, strutture autorizzate per l’erogazione di servizi sanitari non accreditate al SSN. Sono ancora esonerati dall’emissione della fattura elettronica i Professionisti in regime dei Minimi e Forfettari. Il Regime dei Minimi, nato nel 2014, prevedeva il vincolo dell’età anagrafica fino al compimento del 35 anno di età o al massimo per 5 anni. Il Regime Forfettario, che la nuova Legge di Bilancio ha variato in vari punti, prevede attualmente una soglia limite di fatturazione pari ad € 65.000,00, nuove clausole ostative all’applicazione di tale regime e il rafforzamento di vecchi vincoli, ma il tutto, in maniera più approfondita, sarà oggetto della prossima Pillola Fiscale.

Riepilogando:

SOGGETTI ESONERATI DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

1•  Medici -> invio fatture al Sistema Tessera Sanitaria 2•  Contribuenti Minimi 3•  Contribuenti Forfettari 3•  Produttori agricoli 4•  Per operazioni rese/ricevute da soggetti non residenti in Italia

Il Professionista Medico dovrà emettere Fattura Elettronica solo quando:   presta la sua Attività Professionale verso struttura sanitarie private/accreditate con il SSN   emette fattura verso colleghi per sostituzioni/collaborazioni   effettua docenze   effettua consulenze medico legali in qualità di CTU/CTP.

Ultimo riscontro afferente questo tema più che mai in fase di aggiornamento continuo, è la modalità di pagamento dell’imposta di bollo di € 2,00. Ovviamente sulla fattura elettronica non verrà più applicata fisicamente la famosa “marca da bollo” (obbligatoria per le prestazioni esenti Iva che superano di cifra di € 77,42 – vedasi D.P.R. 642/72), ma in ogni singola fattura elettronica si dovrà esporre il cosiddetto “bollo virtuale” che andrà versato, in maniera trimestrale entro e non oltre il ventesimo giorno successivo al trimestre di riferimento. L’importo da versare sarà calcolato e comunicato direttamente dall’Agenzia delle Entrate in base alle fatture elettroniche ricevute attraverso il SdI, e potrà essere pagato attraverso addebito diretto su c/c bancario/postale o attraverso modello F24, elaborato dalla stessa Agenzia delle Entrate, con codice tributo 2501.

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