Pillola fiscale n. 5: Decreto Cura Italia

Francesco Paolo CIRILLO Professore a contratto Università degli Studi di Napoli “Parthenope” Dottore Commercialista Revisore Legale Mediatore Abilitato
Pillola fiscale n. 5 del 19-3-2020
Decreto “Cura Italia”
Il cosiddetto provvedimento “CURA ITALIA” è stato pubblicato sulla G.U. del 17/03/2020 con il D.L.18/2020.
In questo momento particolare è foriero di varie misure atte a dare maggiore impulso al Servizio Sanitario Nazionale con particolare attenzione a favore di famiglie/lavoratori dipendenti/liberi professionisti/aziende colpite dal “COVID 19”. Il Governatore della Regione Campania ha emanato delle ordinanze atte alla prevenzione e gestione di questa immane emergenza epidemiologica.
Come sempre si cercherà di dare, in questo momento difficile per tutti, una pillola fiscale afferente il D.L. 18/2020, in attesa ovviamente di ulteriori chiarimenti in materia e alla sua conversione in legge.
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- Proroga/rinvio dal 16/03 al 20/03 2020 di tutti i versamenti da effettuarsi nei confronti sia delle Pubbliche Amministrazioni che dei Contributi Previdenziali all’INPS (Art. 60).
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- Per tutti i soggetti residenti in Italia sono sospesi i versamenti tributari/previdenziali scadenti nel periodo dall’08/03 al 31/05/2020 che saranno effettuati entro il 01/06/2020, senza sanzioni, in una unica soluzione o mediante rateizzazione sino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. Coloro che hanno già effettuato i pagamenti attraverso il modello F24 il giorno 16/03/2020 non potranno chiedere il rimborso di quanto già versato (Art. 62).
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- Si riscontra che i compensi che sono/saranno erogati dal 08/03 al 31/03 2020 al lavoratore autonomo potranno essere bonificati al lordo, per dare maggiore liquidità, chiedendo al proprio sostituto di imposta la non applicazione della ritenuta d’acconto (cod.1040), ma sarà il fruitore che dovrà versare entro e non oltre il 31/05/2020 la propria ritenuta di acconto in un’unica soluzione o in cinque rate costanti senza applicazione di sanzioni (Art. 61).
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- Per i lavoratori dipendenti che non potranno effettuare “Smartworking” (situazione da applicare in questa fase acuta di emergenza sanitaria), viene concesso un bonus di 100 euro per il mese di marzo, in rapporto al numero di giornate effettivamente svolte non proprio luogo di lavoro, che non risulterà essere tassato ai fini IRPEF, Addizionali Regionali e Comunali (articolo 11 T.U.I.R. vigente). Chiaramente il datore di lavoro dovrà effettuare una valutazione più che mai scrupolosa per quei lavoratori che dovranno recarsi in azienda, fornendo loro valide credenziali da esibire agli organi proposti al controllo (Art. 63).
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- Per poter avere un contenimento del contagio del virus è previsto per l’anno 2020 un credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro pari al 50% della spesa sostenuta, sino ad euro 20.000,00 e fino ad esaurimento dell’importo di spesa di 50 milioni, in ossequio ad un decreto ad hoc che sarà emanato entro 30 giorni dai ministeri interessati (Art. 64).
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- Alle imprese viene riconosciuto, per l’anno 2020, un credito di imposta pari al 60% in compensazione del canone di locazione afferente al solo mese di marzo 2020 per immobili locati con categoria catastale C/1. Non verrà applicata per le sole attività di commercio al dettaglio e servizi alla persona individuati oggi come essenziali, quali farmacie, parafarmacie, alimentari, pompe funebri (Art. 65).
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- Per coloro che effettuano erogazioni in denaro/natura a sostegno della emergenza epidemiologica viene riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda sul reddito pari al 30% per un importo non superiore ad euro 30.000,00 (Art.66).
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- L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che sono sospese le attività di liquidazione/controllo/accertamento/riscossione/contenzioso a partire dall’08/03 e sino al 31/05/2020, come pure i versamenti di tutte le entrate tributarie e non, compresa la rata della rottamazione ter, scadente il 28/02/2020 e la rata in scadenza al 31/03/2020, rata saldo/stralcio (Art. 67-68).
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- Dal 23/02/2020 per nove settimane non oltre il 31/08/2020 se una azienda è costretta a sospendere/ridurre l’attività lavorativa a causa della emergenza sanitaria, potrà presentare domanda all’INPS per poter usufruire della integrazione salariale/assegno ordinario, sempre che l’azienda abbia più di cinque dipendenti alla data di cui sopra (Art. 19).
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- Specifico congedo non superiore a 15 giorni ai genitori con figli di età fino a 12 anni, ai quali sia stata sospesa l’attività didattica, riconoscendo una indennità pari al 50% della retribuzione con copertura figurativa dei contributi previdenziali; il limite dell’età non è applicabile in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata; in alternativa alle prestazioni di congedo lavorativo è prevista la possibilità di scegliere un bonus per acquisire servizi di baby-sytting nel limite di 600 euro erogati mediante libretto di famiglia (Art. 23).
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- Incremento per chi usufruisce dei permessi L.104/1992 di 12 giorni per i mesi di marzo/aprile per coloro che hanno figli con handicap o al personale sanitario impegnato nell’emergenza sanitaria (Art. 24).
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- Un’indennità di 600 euro per il solo mese di marzo è riconosciuta ai Liberi Professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23/02/2020 che non siano iscritti a nessuna Cassa Autonoma di previdenza/Ordine/Albo Professionale e ai lavoratori CO.CO.CO. iscritti alla gestione separata INPS. La somma sarà erogata dall’INPS in base alle richieste pervenute nel limite dello stanziamento per l’anno in corso, che emetterà una circolare a riguardo attraverso il meccanismo del cosiddetto rubinetto (art.26/27).
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- Anche i contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro domestico per il periodo dal 23/02 al 31/05/2020 sono altresì sospesi (Art. 37).
- I lavoratori autonomi/liberi professionisti che certificheranno di avere avuto un calo del fatturato superiore al 33% rispetto al I° trimestre 2019, per un periodo di nove mesi a partire dal 17/03/2020, potranno usufruire del fondo solidarietà mutui solo per la prima casa (Art. 54).
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- Proroga d’ufficio dal 17/03 al 31/08/2020 dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza; non è stata prevista tale proroga anche per la patente di guida (Art. 104).
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- In tema di svolgimento dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del Bilancio relativo all’anno 2019, si potrà convocare la stessa entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio al 31/12/2019. Per il voto si potrà usufruire del sistema per via elettronica/corrispondenza con consenso espresso per iscritto con intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con mezzi da remoto, garantendo l’identificazione dei partecipanti (Art. 106).
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- Per i Rendiconti Consuntivi dell’anno 2019 e per il Bilancio di Previsione 2020 degli enti/ordini è previsto lo slittamento per l’approvazione degli stessi al 30/06/2020 (Art.107).
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- Proroga al 30/06/2020 per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) (Art.113).