Pillola fiscale n. 12: Decreto Liquidità

Francesco Paolo CIRILLO Professore a contratto Università degli Studi di Napoli “Parthenope” Dottore Commercialista Revisore Legale Mediatore Abilitato
Pillola fiscale n. 12 del 14-4-2020
Decreto Liquidità
In questi giorni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94/2020 il D.L. n. 23 del 08/04/2020 che afferisce a “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per …… nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi…”; supportato da una relazione tecnica, questo D.L. ribadisce e proroga alcuni articoli dell’antecedente D.L. “Cura Italia” n. 18/2020.
Con questa “Pillola Fiscale” si vuole dare un modesto riscontro alla problematica che si sta attraversando per quanto afferisce all’ “Emergenza Sanitaria”.
– Sospensione dei versamenti, per i Professionisti/Imprese, per ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, addizionali regionali, comunali, Iva, contributi previdenziali che scadono nei mesi di Aprile/Maggio; potranno essere versati in unica soluzione nel mese di Giugno 2020 oppure rateizzati sino a cinque rate mensili uguali, senza maggiorazione d’interessi, sempreché in questi mesi si sia verificato un calo delle fatture emesse nell’anno 2019, almeno pari al 33% con compensi non oltre 50 milioni di euro, oppure di almeno il 50 % con compensi oltre 50 milioni. In questo D.L. sono stati inclusi anche coloro che hanno iniziato l’attività a datare dal primo Aprile 2020 (Articolo 18).
– Proroga ulteriore, per i redditi da lavoro autonomo, come già previsto dal D.L. 18/2020 (articolo 61) dei compensi percepiti sino al 31 Maggio 2020 che potranno essere bonificati al lordo della ritenuta d’acconto, per usufruire ora di una più consistente liquidità; la stessa ritenuta sarà versata direttamente dal percipiente in unica soluzione entro il 31 Luglio 2020 o come sempre mediante rateizzo in cinque rate mensili senza interessi e sanzioni. In questa ipotesi viene omessa l’indicazione della ritenuta d’acconto nella parcella ma viene rilasciata attestazione della richiesta (Articolo 19).
– Gli acconti dovuti per le imposte IRPEF, IRES e IRAP, per l’anno 2019, non saranno oggetto di sanzioni/interessi, qualora applicando il metodo previsionale, basato sul minor reddito dell’anno in cui si versano gli acconti, l’importo versato non sarà inferiore all’80% della cifra effettivamente dovuta a titolo di acconti (Articolo 20).
– I versamenti non effettuati afferenti al saldo Iva 2019 e i contributi previdenziali che sono scaduti il giorno 16 Marzo 2020 possono essere ancora pagati, senza sanzioni/interessi, il giorno 16 Aprile 2020 (Articolo 21).
– La consegna agli interessati e la trasmissione telematica all’Agenzia dell’Entrate della Certificazione Unica (CU) 2020 Redditi 2019 potrà avvenire, senza applicazione di sanzioni, da parte dei sostituti d’imposta, entro il giorno 30 Aprile 2020 (Articolo 22).
– I termini di agevolazioni previsti per l’acquisto della “prima casa” sono sospesi dal 23 Febbraio al 31 Dicembre 2020, significa che il termine non corre nel periodo in cui è sospeso e che il periodo decorso prima della sospensione si somma a quello che decorrerà una volta cessata la sospensione (Articolo 24).
– Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche potrà essere effettuato in questo periodo di emergenza sanitaria, per il primo trimestre cumulando l’importo a quello del versamento del secondo trimestre se l’importo dovuto non supera la cifra di € 250,00 oppure si potrà effettuare un unico versamento, unificando i tre trimestri, qualora l’importo totale sia non superiore a € 250,00 (Articolo 26).
– Anche per le spese sostenute per l’acquisto di protezione di dispositivi di sicurezza e sanificazione degli ambienti di lavoro idonei a proteggere sia i lavoratori che altre persone che frequentino gli ambienti stessi, compresi i detergenti mani e disinfettanti, il credito d’imposta è pari al 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di € 20.000,00, come già contemplato nell’ articolo 64 D.L. 18/2020 (Articolo 30).
– È stato chiarito che possono beneficiare dell’indennità pari a € 600,00 soltanto i liberi professionisti e coloro i quali non siano iscritti a nessuna cassa autonoma di previdenza/ordine/albo professionale, ma iscritti alla gestione separata INPS. Questo D.L. ha bloccato il pagamento già predisposto da diverse casse di previdenza, la fondazione ENPAM ad esempio aveva già predisposto circa 25.300 bonifici ai propri iscritti, in regola con quanto previsto dall’antecedente D.L. 18/2020 articolo 26/27. Sono stati esclusi dal bonus anche i giovani medici specializzandi che oggi sono in prima linea, i quali sono iscritti all’INPS, poiché rivestono la qualifica di specializzandi con borsa erogata dallo Stato (Articolo 34).
– Visto il maggior impegno chiesto ai medici convenzionati con il S.S.N. in questa emergenza sanitaria si dà corso all’applicazione degli effetti economici afferenti l’accordo collettivo nazionale 2016/2018 e viene riconosciuta la differenza tra gli incrementi previsti per l’anno 2018 dall’atto d’indirizzo approvato e spettano ovviamente alla Medicina Generale/Assistenza Primaria/Continuità Assistenziale/Medicina dei Servizi/Emergenza Sanitaria Territoriale-Pediatria di Libera Scelta-Specialistica Ambulatoriale, Veterinaria ed altre Professionalità Sanitarie, per far sì che possano essere reperibili a distanza per tutta la giornata anche con il personale del proprio studio, in modo da evitare contatti diretti e predisporre a proprie spese sistemi di piattaforme digitali per interloquire con i propri pazienti (Articolo 38).
– Misure temporanee per lavoratori autonomi e liberi professionisti, titolari di Partita Iva per poter accedere ad un finanziamento di durata non superiore a sei anni con garanzia rilasciata dallo Stato entro il 31/12/2020, per un importo pari a € 25.000,00 con alcune clausole da condividere tra lo Stato e l’ABI (Articolo 1).
Francesco Paolo