Chiarimenti e modelli della certificazione anamnestica sull’Ordinanza n. 37 e n. 39 della Regione Campania

A seguito delle numerose segnalazioni e interpelli pervenutimi, relativamente alle difficoltà interpretative e applicative delle disposizioni di cui agli allegati all’ordinanza 37 del 22/4/2020 e 39 del 25/4/2020 laddove nelle stesse si prevede “…visita medica da effettuare ad ogni dipendente prima che riprenda le attività lavorative, e da ripetersi periodicamente, diretta ad accertare l’assenza di sintomatologia da COVID 19, in particolare verterà sull’accertamento dell’assenza di infezioni respiratorie acute, sintomi di febbre, tosse e dispnea” si ritiene opportuno chiarire quanto seguito.
Appare imprescindibile premettere considerazioni generali sulla certificazione del Medico di Medicina Generale.
E’ bene chiarire che trattasi di certificato anamnestico ovvero un particolare tipo di certificato medico contenente informazioni sullo stato di salute psicofisico di un individuo, ed è nella facoltà del medico certificare una condizione anamnestica sulla base della sua conoscenza e competenza.
Nel caso del medico di famiglia la certificazione non potrà mai basarsi su prove diagnostiche e tecnologiche ma soltanto sul contenuto tipico della sua competenza professionale.
Ad esempio se un MMG certifica che un paziente sia esente da una malattia infettiva e/o contagiosa (per assenza di sintomi caratterizzanti la stessa; sintomatologia che la stessa ordinanza va ad elencare) non significa affatto che tale certificazione, possa escludere una ipotesi di infezione non rilevabile sul piano clinico, proprio perché si tratta di una certificazione anamnestica.
Per cui quando il MMG rilascia una certificazione anamnestica
• Di buona salute apparente,
• Di assenza di evento acuto in atto,
rilascia una certificazione la cui veridicità, non è basata su prove diagnostiche o tecnologiche specifiche ma esclusivamente sulla propria conoscenza e competenza specifica (anamnestica e clinica dello stato apparente di salute).
Il contenuto delle ordinanze (recte degli allegati) conforta pienamente quanto detto. È sic et simpliciter richiesto lo accertamento dell’assenza di sintomatologia specifica a seguito dell’esame obiettivo; … in particolare verterà sull’accertamento dell’assenza di infezioni respiratorie acute, sintomi di febbre, tosse e dispnea.
A tal proposito vale ricordare che laddove sia richiesta una certificazione specifica (assenza dell’infezione per quel tipo di mansione lavorativa) è necessario ricorrere al medico addetto alla sorveglianza sanitaria di cui all’art 41 della legge 81/2008 che individua questa prerogativa nel medico competente.
Nel caso in questione Il MMG, quale fiduciario dell’assistito, è chiamato a rilasciare un certificato anamnestico, sulla base delle predette competenze e conoscenze cliniche legate al particolare rapporto continuativo di assistenza con il paziente, la condizione di buona salute (o di assenza di patologia in atto e/o sintomi clinici che si ascrivono ad un evento morboso verosimilmente infettivo).
Gli esiti dell’anamnesi e dell’esame obiettivo aiutano il medico a decidere quali esami di laboratorio potrebbero essere necessari.
In altre parole il medico può solo sospettare la presenza di una malattia in atto sulla base dei sintomi suddetti e riportati nelle ordinanze in maniera specifica.
Pertanto il certificato anamnestico del MMG non potrà, né dovrà mai essere rilasciato su esami, prove diagnostiche e tecnologiche ma, lo si ripete sic et simpliciter, solo sulle competenze e conoscenze specifiche proprie della disciplina della Medicina Generale.
Sotto questo profilo e alla luce di quanto precisato, inserire nella certificazione anamnestica un riferimento al fatto che tale certificazione sia limitata a quanto accertabile sulla base della visita medicina generale potrebbe immotivatamente svilire il valore stesso del certificato anamnestico o peggio ancora voler dire che la competenza clinica ed anamnestica del MMG non è un valore professionale e che il MMG proprio per il fatto di non possedere gli strumenti diagnostici e tecnologici non può essere in grado in nessun caso di certificare uno stato di benessere o l’assenza di una malattia.
Potrebbe ai più sembrare o dare l’impressione di un abdicazione al proprio ruolo, alla propria funzione e ai propri compiti – peraltro ben chiariti nelle ordinanze in commento – ovvero ancor peggio una dichiarazione di incapacità a riscontrare la suddetta sintomatologia fondamento del certificato anamnestico.
Una conclusione di questo genere, potrebbe determinare in futuro il ricorso ad altri soggetti certificatori, negando al MMG la autorevolezza propria indiscussa ed indiscutibile nell’esprimere in un atto giuridico il valore della sua professione e della sua disciplina.
Pertanto, in definitiva, il MMG basa la sua certificazione esclusivamente sulla:
a) Conoscenza clinica
b) Sulla presa in carico nel tempo
c) Sull’esame obiettivo che ha lo scopo di escludere una condizione conclamata ovvero una sintomatologia acuta in atto.
Tale contributo ha essenzialmente la funzione di “guida” per i MMG.
non si evince se i suddetti certificati sono da considerare prestazione privata o se bisogna attenersi esclusivamente in maniera univoca ai due stampati in pdf allegati alla fine dell’articolo e che fanno pensare che il certificato debba essere a titolo gratuito.
sarebbe gradito un chiarimento in merito .
Ho prenotato per la vacc. per mio suocero e mi è sfuggito di scaricare la scheda anamnestica ,è possibile ricevere sulla mia mail il pdf? Inoltre il modello per il consenso va stampato,firmato e portato insieme alla scheda anamnestica al momento della somministrazione? In attesa di vostro gentile riscontro ringrazio e saluto cordialmente.
Ho dimenticato di scaricare il consenso e l altro modulo come faccio…potete inviarmrli in pdf e qnd bisogna presentarlo .grz