PILLOLE FISCALI

Pillola fiscale: Decreto bilancio

Francesco Paolo CIRILLO
Professore a contratto Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Mediatore Abilitato

Pillola fiscale n. 15 del 21-5-2020

Decreto bilancio

In questi giorni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128/2020 il terzo Decreto Legge n. 34/2020 del 19/05/2020, il cosiddetto “DECRETO RILANCIO”, che consta di 260 articolo per cercare di arginare la crisi da Covid-19, impegnando una liquidità di circa 55 miliari di euro.
Questo nuovo Decreto al quale seguiranno circa 98 Decreti attuativi, re-introduce liquidità su alcuni articoli del Decreto Cura Italia ed è foriero di boccate d’ossigeno per situazioni afferenti famiglie, lavoratori, professionisti e aziende, per cercare di uscire dal tunnel della crisi economica provocata dall’emergenza Covid-19.

✓ Non è dovuto né il saldo 2019 né il primo acconto IRAP 2020 per coloro i quali hanno compensi non superiori ad euro 250 milioni (Articolo 24).

✓ È previsto un contributo a fondo perduto, per sostenere i soggetti colpiti dal Covid-19, nello specifico esercenti attività d’impresa, lavoratori autonomi, titolari di partita iva con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro, focalizzando il fatturato del mese di aprile 2020 che debba essere inferiore ai 2/3 del mese di aprile 2019; detto contributo è riconosciuto per un importo non superiore a 1.000 euro per le persone e a 2.000 euro per ditte e società (Articolo 25).

✓ Per professionisti esercenti attività d’impresa con compensi non superiori ad euro 5 milioni che hanno bonificato i canoni di locazione/leasing per immobili desinati alla loro attività, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone; ma qualora tra i due contrenti del contratto di locazione si sia addivenuto ad una riduzione consensuale del canone, dovuto alla pandemia, ai sensi del chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, vi sarà una modifica temporale dei canoni di locazione, per avere poi una data certa all’accordo di riduzione dei canoni, si potrà registrare facoltativamente la scrittura privata non autenticata, facendo riferimento al contratto di locazione in essere, ed inoltrare questa registrazione esente da imposta di bollo e di registro, all’Agenzia delle Entrate (Articolo 28).

✓ Ulteriore sussidio solo per i mesi di maggio e giugno 2020 il cosiddetto REM (Reddito di Emergenza) per i nuclei familiari in condizioni di necessità economica, in questa fase il sussidio da erogare è previsto da € 400 fino ad un massimo di € 800 mensili e potrà integrare il reddito di cittadinanza; il REM è riconosciuto ed erogato dall’INPS previa compilazione di un modello di domanda suffragato dall’ISEE (Articolo 82).

✓ Anche per i lavoratori domestici che abbiano un contratto di lavoro con durata non inferiore a 10 ore settimanali, è riconosciuta in questa fase per i soli mesi di aprile e maggio 2020 una indennità mensile di euro 500 per ogni singolo mese (Articolo 85).

✓ Eco-Bonus per efficientamento energetico nella misura del 110% per spese documentate eseguite dal contribuente a datare dal 01/07/2020 e sino a tutto il 31/12/2021. Questa disposizione si applicherà solo per le spese sostenute da persona fisica ed è ammissibile ad un importo massimo di € 60.000,00 per il famoso cappotto termico, ed € 30.000,00 per la caldaia. Ovviamente la spese fruibile risulta maggiore quando l’intervento deve essere fruito per il numero di unità immobiliari che formano il condominio. Inoltre, l’intervento dà la possibilità generalizzata di poter fruire della cessione del credito scaturente dall’operazione con il Fisco alla banca, oppure con l’impresa stessa che ha effettuato i lavori. Gli interventi ad oggi ammessi sono, per citarne alcuni: cappotto termico dell’edificio, sostituzione caldaia a condensazione o a pompa di calore, installazione panelli solari, rifacimento facciate, colonnine per ricarica batteria auto elettriche (Articolo 119).

✓ Per l’adeguamento dei processi produttivi/ambienti di lavoro per luoghi aperti al pubblico è previsto un credito d’imposta pari al 60% per spese sostenute nell’anno 2020 sino ad euro 80.000,00 per prescrizioni sanitarie/contenimento Covid-19, rifacimento spogliatoi, mense, spazi medici, spazi comuni, arredi sanitari, sicurezza, apparecchiature controllo temperatura (Articolo 120).

✓ Sino al 31/12/2021 coloro i quali hanno un credito d’imposta dovuto sempre al Covid-19, possono cedere detto credito ad altri soggetti, ivi comprese le banche (Articolo 122).

✓ L’acquisto di mascherine e di altri dispositivi di protezione individuale, effettuati entro il 31/12/2020, sarà esente da Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata su detti acquisti, mentre a datare dal 01/01/2021 si applicherà l’aliquota ridotta IVA del 5% (Articolo 124).

✓ Per misure atte alla sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione personale, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% per le somme spese a tutto il 31/12/2020, fino ad un limite massimo di € 60.000,00. (Articolo 125).

✓ Ulteriore proroga per i versamenti già sospesi relativi alle ritenute alla fonte dei redditi da lavoro dipendente, addizionale regionale e comunale, IVA, contributi previdenziali ed assistenziali, sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 per i contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, che hanno purtroppo subito una riduzione dei ricavi/compensi, di almeno il 33% per il mese di marzo; tali versamenti erano già stati prorogati con gli antecedenti Decreti Legge, a tutto il 30/06/2020, ma quest’ultimo Decreto Rilancio tutti questi versamenti sono prorogati al 16/09/2020, oppure diluendo il tutto in quattro rate di pari importo con ultima scadenza reale al prossimo 16/12/2020 senza nessun aggravio di interessi e sanzioni. Ovviamente tutti questi versamenti di imposta erariali e previdenziali saranno di nuovo a regime normale con partenza dal mese di giugno 2020. Inoltre, sono stati prorogati sempre al 16/09/2020 i pagamenti in scadenza tra l’8/03 ed il 31/05/2020 per le rateizzazioni in corsi anche per comunicazioni ricevute da parte dell’Agenzia delle Entrate per esiti di controllo art. 36/bis – 36/ter DPR 600/73 e art. 54/bis DPR 633/72 anche per esiti di liquidazioni dei redditi assoggettati a tassazione separata (vedasi arretrati contrattuali per lavoratori dipendenti). Mentre invece per le cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia delle Entrate – Riscossioni a seguito di accertamenti esecutivi per il periodo 08/03 – 31/08/2020 saranno scadenzati a partire dal 30/09/2020 (Articoli 126-127).

✓ Nel caso in cui un contribuente debba ricevere in rimborso fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, la stessa, in questo periodo, non applicherà nessuna compensazione con i debiti tributari, ma bonificherà sul conto fiscale soltanto l’intero credito vantato (Articolo 145).

✓ Anche in ambito ISA (Indici Sentitici di Affidabilità fiscale) il Decreto prevede per gli anni 2020 e 2021 nuovi correttivi dovuti al Covid-19 (Articolo 148).

✓ Anche per le dichiarazioni di successione, ormai rese solo telematicamente, il termine per la presentazione di detta dichiarazione è anch’esso prorogato al 30/06/2020.

✓ Nel caso in cui vi siano stati degli atti di pignoramento predisposti dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione su competenze mensili stipendiali o su pensioni, con questo Decreto vengono ad essere sospesi, a tutto il 31/08/2020. Le somme ritorneranno nella piena disponibilità del debitore, mentre a datare dal 01/09/2020 l’Ente (datore di lavoro/ente di previdenza), riprenderà ad effettuare la trattenuta senza bisogno di ulteriore notifica dell’atto originario di pignoramento (Articolo 152).

✓ L’Agenzia delle Entrate – Riscossione per evitare che dopo il periodo di crisi ci sia una concentrazione di notifiche di atti/decreti ingiuntivi/cartelle esattoriali, ha rinviato l’invio di dette comunicazioni a non prima del 01/01/2021 e fino al 31/12/2021 (Articolo 157).

✓ Per i residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione e Provincia, nelle città metropolitane e nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è previsto il cosiddetto “Bonus mobilità” pari ad un massimo del 60% della spesa sostenuta per l’acquisto di biciclette, anche elettriche, fino ad un massimo di € 500,00 (Articolo 229).

✓ Per quanto afferisce ai contribuenti che optano per dichiarare i propri redditi dell’anno 2019 attraverso il modello 730, possono scegliere questo modello anche se si trovano in condizioni di non aver il sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio fiscale.

✓ Aumenta il credito d’imposta, solo per l’anno fiscale 2020, per gli investimenti in pubblicità, dal 30% al 50%.

✓ Da parte dei datori di lavoro necessita attivare, per garantire ai lavoratori esposti al rischio di contagio Covid-19, una maggiore sorveglianza sanitaria o attraverso il Medico del Lavoro o chiedendo ausilio all’Ente INAIL che potrà fornire un supporto tecnico-sanitario.

✓ Sempre in tema di Covid-19 saranno rinnovati/prorogati sino al 30/08/2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

✓ Previsti sconti su utenze elettriche per i soli mesi di maggio, giugno e luglio 2020 per la sola quota fissa per piccole attività commerciali, previo assenso da parte dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

✓ Rimborso abbonamento per mezzi pubblici di trasporto per non essere stato fruito dai cosiddetti pendolari.

Mostra di più

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Controlla anche
Close
Back to top button