PILLOLE FISCALI

Pillola fiscale: Tracciabilità delle detrazioni al 19%

Francesco Paolo CIRILLO
Professore a contratto Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Mediatore Abilitato

Pillola fiscale n. 20 del 26-10-2020

Tracciabilità delle detrazioni al 19%

L’Agenzia Dell’Entrate, con due provvedimenti del 16/10/2020 riscontra nuovi adempimenti per le spese effettuate nell’anno fiscale 2020 che saranno detraibili al 19% nella prossima dichiarazione dei redditi.
Già nella L. 160/2019 – Legge di Bilancio 2020 al comma 679 si prevedeva che le detrazioni dall’imposta lorda nella misura del 19% di alcune spese previste dall’articolo 15 del T.U.I.R. (interessi passivi mutuo prima casa, spese sanitarie, funebri, scuola/università istruzione, assicurazione vita, attività sportiva figli, locazione canoni studenti fuori sede, veterinarie, abbonamenti trasporto pubblico su gomma/rotaia) potesse aver luogo solo se il corrispettivo fosse stato pagato con mezzo tracciabile.

Con questi provvedimenti si è avuta una retroattività per queste spese sostenute già dal 01/01/2020, fanno eccezione solo ed unicamente sostenute per l’acquisto di medicinali in farmacia, vedasi scontrino parlante, tutte le prestazioni effettuate nelle strutture pubbliche e in quelle accreditate private con il S.S.N..

Corre l’obbligo di dotarsi del famoso “POS” a datare dal 16/10/2020 da parte di:
− Medici che espletano attività privata;
− Medici di Medicina Generale, Pediatri di Famiglia per solo quelle prestazioni non coperte finanziariamente dal S.S.N.;
− Strutture sanitarie private non accreditate con il S.S.N.;
− Cliniche veterinarie e veterinari;
− Università e campus;
− Spese servizi funebri;
− Asili nido;
− Palestre/piscine per i figli;
− Enti Terzo Settore (attuali Associazioni – E.T.S.);

Corre l’obbligo di riscontrare che in sede di conversione del D.F. 124/2019 convertito in L. 157/2019 è stato, per fortuna, abrogato l’articolo 23 che prevedeva sanzioni economiche a partire dal 01/07/2020 a carico del professionista medico, titolare di Partita Iva, che avesse rifiutato il pagamento con mezzo tracciabile tanto è vero che nel momento in cui il professionista medico inoltra la parcella/fattura al “appone una flag” su pagamento con mezzo tracciabile così il fruitore della prestazione sanitaria ritroverà la cifra sul modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate e potrà portarlo in detrazione al 19%.

Inoltre è di questi giorni una risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate e precisamente l’interpello n. 484 del 20/10/2020 con il quale si precisa che nel caso in cui il pagamento tracciabile sia reso da un terzo, diverso dal fruitore della prestazione sanitaria, sia ugualmente detraibile, si pensi al pagamento effettuato da un figlio al genitore o un nipote alla nonna, il professionista sanitario non è affatto tenuto a verificare chi paga materialmente.

A breve si daranno riscontri ai pagamenti che saranno resi dal 01/12/2020 con l’operazione “Cashback” incentivi per chi effettua transazioni con strumenti digitali (POS) così circolerà meno contante/Banconote.

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