Parcelle 2021 al Sistema Tessera Sanitaria

Francesco Paolo CIRILLO Dottore Commercialista Revisore Legale Mediatore Abilitato
Pillola fiscale n. 1 del 11-1-20201
Parcelle 2021 al Sistema Tessera Sanitaria
Nell’inoltro al Sistema Tessera Sanitaria relativo alle spese sanitarie vi è una variazione a partire dal 01/01/2021, come indicato dal D. M. Mef del 19/10/2020; il Professionista Sanitario che le emette non dovrà inviarle con cadenza annuale ma secondo il seguente schema:
– emesse entro il 31/01/2021 inoltro al Sistema Tessera Sanitaria entro il 28/02/2021;
– emesse entro il 28/02/2021 inoltro al Sistema Tessera Sanitaria entro il 31/03/2021;
– emesse entro il 31/03/2021 inoltro al Sistema Tessera Sanitaria entro il 30/04/2021;
e così a seguire per tutti i mesi dell’anno.
Le spese sanitarie saranno detraibili al 19% sempre che risultino pagate al Professionista Medico con mezzo tracciabile (Bancomat/ Carta di Credito/Carta Prepagata/Bonifico/Assegno).
Quindi lo Studio Medico dovrà attrezzarsi anche con il “Pos”.
Il cittadino si troverà questa spesa inserita nella prossima dichiarazione dei redditi precompilata; qualora il pagamento non sia stato effettuato con mezzo tracciabile la spesa non sarà inserita.
Fanno eccezione al pagamento con mezzo tracciabile le spese di acquisto di medicinali “in farmacia”, “dispositivi medici” o “prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche (Asl – Presidi Ospedalieri) o Private Accreditate con il Sistema Sanitario Nazionale.
Si fa presente inoltre che qualora il cittadino esprima diniego all’inoltro al Sistema Tessera Sanitaria dei suoi dati fiscali il Professionista Medico dovrà inoltrare lo stesso la parcella selezionando la casella “Opposizione” per cui il codice fiscale dell’assistito verrà rimosso.
Ultima nota importante da evidenziare è che con la Legge di Bilancio 2021 è stato confermato anche per l’anno in corso il divieto di emissione della fattura elettronica per quei Professionisti Medici che devono inoltrare le proprie parcelle cartacee al Sistema Tessera Sanitaria. Ma vige sempre il formato elettronico per le prestazioni di didattica a corsi.