Pillola fiscale: La riforma fiscale e …

Francesco Paolo CIRILLO Dottore Commercialista Revisore Legale Mediatore Abilitato
Pillola fiscale n. 9 del 14-10-20201
RIFORMA FISCALE E …
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di Legge afferente alla Riforma Fiscale che dovrà essere approvato dal Parlamento, ed è collegato alla Legge di Bilancio 2022.
Il D.L. consta di nove articoli.
Il primo obiettivo della Riforma è l’aggiornamento del valore di ogni singolo immobile, quindi il Catasto, con un provvedimento che mira a far sì che gli immobili c.d. “fantasmi” siano censiti con un programma abbastanza sofisticato che possa mettere a confronto i famosi rilievi aerofotogrammetrici con gli sviluppi degli immobili accatastati e non. Questo progetto di riforma fiscale per i beni immobili prevede per ogni bene un nuovo valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base ai valori di mercato con periodici adeguamenti in ragione dei valori di riferimento territoriali di mercato.
Si auspica che ci sarà una sinergia tra Agenzia del Territorio (Catasto) e Comuni per avere dei dati certi sulla singola situazione immobiliare territoriale per questi immobili sommersi.
L’attuazione della “Riforma del Catasto” prevede già in sede di D.L. tempi più che mai lunghi, a pieno regime entro l’anno 2026, così recita l’art. 7 del D.L. approvato dal Consiglio dei Ministri.
L’art. 3 afferisce alla riforma fiscale che vedrà pratica attuazione entro 12 mesi con i decreti attuativi.
Questa riforma focalizza l’intento di ridurre la pressione fiscale a monte con una nuova rimodulazione delle aliquote fiscali anche con una riduzione delle procedure e norme fiscali, rifocalizzare le deduzioni che abbattono l’imponibile fiscale (vedasi quota A, riscatti e allineamenti con l’ENPAM per i Professionisti Sanitari convenzionati mentre il personale sanitario alle dipendenze con varie qualifiche professionali che hanno come Ente Previdenziale l’INPS, una pensione complementare – FIP sino alla cifra massima di € 5.016,00) ed anche le detrazioni che abbattono direttamente l’imposta IRPEF da pagare.
Inoltre, si prevede anche l’eliminazione di alcuni tributi marginali, vedasi l’imposta per la tesi di laurea/specializzazione o i canoni sull’acqua.
Focalizzando l’imposta IRPEF, che ai sensi dell’art. 11 del T.U.I.R. prevede che il reddito prodotto venga assoggettato ad aliquote in progressione a partire dal 23% sino al 43%, la riforma dovrebbe prevedere:
– drastica riduzione delle aliquote percentuali con incentivi per favorire sia l’attività aziendale che l’assorbimento di personale dipendente e benefici per l’attività libero professionale;
– maggiori incentivi ai giovani;
– variazioni a vantaggio del percettore di reddito per quanto afferisce le deduzioni/detrazioni;
– i redditi di capitale si tasseranno con un’aliquota proporzionale.
Mentre per quanto riguarda all’imposta sui redditi prodotti da Persone Giuridiche/Società/Cooperative, l’imposta attuale “IRES” dovrebbe essere rimodulata con un’unica aliquota proporzionale di tassazione derivante dallo svolgimento dell’attività d’impresa; inoltre saranno previste riduzioni per i vari adempimenti attuali per i Bilanci Aziendali con variazioni in aumento/diminuzione del risultato d’esercizio (utile/perdita).
Per i lavoratori autonomi la riforma dovrebbe prevedere un maggior meccanismo di rateizzazione opzionale delle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi, in saldo e acconti, con una graduale riduzione o addirittura eliminazione della ritenuta d’acconto.
Ci sarà inoltre la graduale soppressione dell’imposta IRAP anche se molti Professionisti Sanitari convenzionati con il S.S.N. (Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta) hanno già ricevuto, tramite ricorso vinto in CTP/CTR, il rimborso delle somme versate all’Erario.
Per quanto afferisce al regime agevolato “Forfettario” con l’aliquota attuale del 5% (per i primi 5 anni di applicazione del regime) o del 15%, che ingloba sia l’IRPEF che l’Addizionale Regionale e Comunale nonché l’IVA se dovuta, con abbattimento, per la categoria sanitaria del 22% per un importo massimo fatturabile di € 65.000,00, si è parlato di un adeguamento al rialzo 30non dell’aliquota ma della base imponibile da € 65.000,00 ad € 100.000,00 con un periodo di due anni per poter meglio assimilare il passaggio da forfettario al regime “normale”, anche se nel D.L. di Riforma nei novi articoli il regime forfettario non viene proprio preso in considerazione.
Resta tacito che si dovranno attendere i famosi decreti attuativi entro 12 mesi dall’approvazione della Legge in cantiere.
Sembrerebbe infine che si voglia estendere l’obbligo di fatturazione elettronica a partire dall’anno 2022 anche ai contribuenti che hanno scelto i regimi opzionali “dei minimi” e “forfettario”; qualora si renderebbe necessario anche per tali professionisti emettere fattura elettronica, si avrebbero il vantaggio, che attualmente, prevede la riduzione di un anno dei termini dell’accertamento ai fini delle imposte sui redditi oltre ad avere la tracciabilità della fatturazione e quindi dei pagamenti per tali regimi