Fatturazione elettronica per i forfettari

Francesco Paolo CIRILLO Dottore Commercialista Revisore Legale Mediatore Abilitato
Pillola fiscale n. 9 del 24-6-2022
FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I FORFETTARI
A datare dal 01/07/2022 vi è l’estensione della fatturazione elettronica ai contribuenti che hanno optato per il regime forfettario.
Quest’obbligo scaturisce per coloro i quali nell’anno fiscale 2021 hanno conseguito incassi per le fatture emesse, ragguagliati ad anno per un importo superiore ad € 25.000,00.
Per tali contribuenti scatta l’obbligo di emettere, come già anticipato, dal 01/07/2022, la fatturazione elettronica, mentre per coloro i quali non hanno superato detto limite la fatturazione elettronica scatterà e sarà obbligatoria dal 01/01/2024.
La fattura elettronica dovrà essere emessa entro 12 giorni dal ricevimento del compenso, ma vi è un periodo transitorio, previsto dal decreto, compreso dal 01 luglio al 30 settembre 2022 nel quale questi contribuenti potranno emettere fatture elettroniche entro e non oltre il mese successivo dall’effettuazione dell’operazione senza incorrere nelle sanzioni pecuniarie previste dal D.lgs. 471/97.
Nella fattura cartacea, che veniva emessa finora dal Professionista, qualora l’importo superava un imponibile pari ad € 77,47 si doveva applicare una marca da bollo di € 2,00 con data coincidente con l’emissione della fattura cartacea o con data antecedente alla prestazione resa, mentre invece con l’emissione della fatturazione elettronica il bollo dovrà essere assolto in maniera virtuale.
Il termine per il versamento dell’imposta di bollo per ogni trimestre scadrà l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del trimestre e ad oggi le scadenze saranno: 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28/29 febbraio, ma se l’importo dovuto per il primo trimestre non dovesse superare la cifra di € 250,00 per l’imposta di bollo, il versamento può essere procrastinato al 30 settembre, ma qualora l’importo dovuto complessivamente non supera la cifra totale sempre di € 250,00, per l’imposta di bollo, per il primo e secondo trimestre dovrà essere predisposto il versamento entro e non oltre, come ultima data, il 30 novembre 2022.
Per i Professionisti che dovranno applicare, con partenza dal 01/07/2022 la fatturazione elettronica vi saranno dei vantaggi fiscali, sarà applicato il così detto regime premiale per i professionisti che effettueranno esclusivamente fatture elettroniche con semplificazione di alcuni adempimenti fiscali.
Attenzione per il Professionista Sanitario che ha l’obbligo dell’invio delle sue parcelle al Sistema Tessera Sanitaria (STS) anche per l’anno 2022, come previsto dal D.L. 146/2021 convertito nella L. del 17/12/2021 in vigore nuovamente a datare dal gennaio 2022 recita, all’articolo 5 comma 12 quater che con partenza dal 01/01/2022 vi è il divieto di emissione di fattura in formato elettronico mediante il sistema di interscambio da parte dei Professionisti che sono tenuti all’invio delle proprie parcelle al Sistema Tessera Sanitario, con riferimento alle fatture afferenti alle operazioni attive ai fini della Dichiarazione dei redditi precompilata, in modo che il fruitore della prestazione possa inserire detto importo, una volta superata la soglia di franchigia pari ad € 129,11, per poter beneficiare della detrazione pari al 19%.
Ma qualora il Professionista Medico dovrà emettere una parcella per una sostituzione medica ad un Collega, una prestazione professionale ad una persona giuridica (Società/Cooperativa), una prestazione di docenza, in ambito medico, si dovrà emettere una parcella in formato elettronica.
Resta tacito che la numerazione delle parcelle emesse dovrà essere conseguenziale sia per quelle cartacee per i cedolini emessi dall’Asl che per le fatture elettroniche.
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Sono Corsista mmg Napoli