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Misure per l’appropriatezza prescrittiva degli antimicrobici

Misure per l’appropriatezza prescrittiva degli antimicrobici – Codice diagnosi ICD9-CM – Chiarimenti sugli screening

In riferimento all’obbligo di inserimento dal 01-10-2018 del codice ICD9-CM di almeno 3 cifre (che indica la classe diagnostica) previsto dalla Circolare Regionale del 14/09/2018 per la prescrizione degli antimicrobici, la FIMMG Napoli comunica a tutti i MMG, che tale adempimento è stato rinviato al 1 novembre 2018 per le seguenti criticità messe in evidenza nella seduta del Comitato Regionale del giorno 27.09.2018:

a) Adeguamento dei sistemi gestionali in possesso dei MMG;
b) Adempimenti che rendono possibile la trasmissione dei flussi prescrittivi con destinazione diversa tra l’anagrafica del paziente e la diagnosi individuata nella prescrizione, con omessa visibilità del codice ICD9-CM nella ricetta dematerializzata;
c) Adempimenti in materia di privacy e coerenza con le nuove normative entrate in vigore dopo il 25.05.2018 (GDPR);
d) Obbligo per i Medici induttori (Ospedalieri, Specialisti Ambulatoriali, Università, strutture accreditate) oltre che di identificazione, di indicazione nella prescrizione di antimicrobici del codice ICD9-CM, su apposito modello prescrittivo;
e) Applicazione e monitoraggio attraverso gli organismi previsti al capo III dell’art 8 dell’AIR, di cui al decreto 87 e 149;

La FIMMG Napoli inoltre ha sottolineato che ogni attività connessa al monitoraggio ed alla rilevazione dei flussi prescrittivi, con riferimento alla motivazione clinica (ICD9-CM a 3 cifre) indicata dai MMG, ha la esclusiva funzione di migliorare il comportamento prescrittivo e di ridurre, osservare e/o limitare il fenomeno dell’ antibiotico resistenza, mentre gli strumenti di monitoraggio per la verifica della UVOA. Le motivazioni sopra descritte sono da ritenersi propedeutiche e vincolanti all’introduzione di tale adempimento prescrittivo. Una applicazione difforme dai contenuti previsti in ACN e nell’AIR, che si discosta dalle regole negoziali è da ritenersi arbitraria ed illegittima.

Infine si è ritenuto modificare il protocollo di intesa dell’anno 2016 sugli screening (colon retto, mammella, cervice uterina), prevedendo la remunerazione dei MMG sul reclutamento (adesione e sorveglianza dei MMG) dei pazienti da sottoporre allo screening come attività che incentiva la percentuale della popolazione bersaglio (e non considerando esclusivamente i soggetti che si sottopongono all’esame, cioè i cosiddetti “screenati”).

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