NOTIZIEPILLOLE FISCALI

Pillola fiscale del prof. Cirillo

Francesco Paolo CIRILLO
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Mediatore Abilitato

Pillola fiscale n. 11 del 20-10-2022

PRESTAZIONI MEDICHE ESENTI/IVA

 

Per focalizzare la problematica afferente alle Prestazioni Mediche che usufruiscono delle Esenzione Iva e quelle invece che fungono da Base Imponibile IVA al 22%, necessita riscontrare prima l’articolo 10, comma 1, n 18 della Legge istitutiva dell’imposta indiretta IVA.

Precisamente il DPR. 633/1972 per l’esenzione dall’imposta IVA recita che per le “prestazioni sanitarie di diagnosi , cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie, soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto n 1265/1934 e successiva variazioni ,focalizzate con decreto del Ministero della Sanità /Finanza “; successivamente la Corte di Giustizia Europea ha emesso una sentenza nell’anno 2003 che ha accertato che si applica l’esenzione dall’IVA solamente a quelle specifiche prestazioni mediche che afferiscono alla cura ,diagnosi che sono propedeutiche ad una guarigione da malattia, mentre trova applicazione, come base imponibile IVA al 22%,quando viene richiesta al Professionista Sanitario un solo mero giudizio che possa produrre unicamente un effetto Giuridico.

Successivamente la Direzione Centrale dell’Agenzia dell’Entrate ha recepito la sentenza del 2003 della Corte di Giustizia Europea predisponendo la Circolare n 4/E /2005, che ha fornito chiarimenti in merito.

In questa circolare vengono esposte le prestazioni rese dal comparto Sanitario ove vi è l’applicazione dell’Iva, attualmente al 22%.
Nell’ambito di questa situazione necessita focalizzare quali sono, ad oggi, le prestazioni sanitarie esenti e cioè:
– Certificato di buona salute,
– Certificato per invio in Colonie estive, o comunità,
– Certificato per esonero da educazione fisica,
– Certificato per dieta personalizzata alle mense scolastiche,
– Certificato per medicina del lavoro,
– Certificato anamnestico per porto d’armi,
– Certificato INPS per cure termali,
– Certificato per ammissione in Case di riposo,
– Certificazione per vaccinazioni,
– Certificato d’idoneità a volare, navigare, partecipare a stage e master,
– Certificato per infortunio soggetto a INAIL,
– Certificato per patenti di guida,
– Certificato per riammissione a scuola dopo malattia, ,
– Certificato di assenza dal lavoro e successiva riammissione in servizio.

Mentre ove vi è applicazione dell’Imposta IVA:
– Certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria,
– Certificazione per riconoscimento di cause di servizio,
– Prestazioni di Medicina Legale,
– Certificazione ad uso Assicurativo,
– Certificazione peritale,
– Certificazione per inabilità per deroga a riscuotere gli emolumenti di pensione,
– Certificazione per riconoscimento di invalidità civile.

Nel caso di rilascio di certificazione senza applicazione di IVA, ma a pagamento alla fattura si dovrà applicare una marca da bollo di £2,00 qualora l’importo sia maggiore di £ 77,47. Tale marca dovrà riportare la stessa data della fattura oppure data antecedente e bisogna inserire la dizione  “Prestazione Sanitaria esente da IVA ai sensi dell’articolo 10comma 1 n 18 del DPR 633/1972” mentre per la prestazione soggetta ad IVA la fattura farà parte della liquidazione Mensile/Trimestrale della stessa imposta.

In entrambi i casi a piè della fattura si dovrà segnalare la modalità di pagamento.

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